GUIDA ALL’ETICHETTATURA AMBIENTALE SAINT-GOBAIN ITALIA
Informativa etichettatura ambientale degli imballaggi –
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116
Prodotti Saint-Gobain Italia a marchio Gyproc, Isover e Weber
Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Il decreto stabilisce che tutti gli imballaggi primari e secondari, siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea.
Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, inoltre, ha emanato il decreto n. 360 “Adozione delle linee Guida Tecniche per l’Etichettatura Ambientale degli imballaggi” fornendo un importante supporto a produttori ed utilizzatori di imballaggi sulle modalità di etichettatura ambientale. Le etichette, infatti, devono essere elaborate per fornire all’utente finale dell’imballo o del prodotto imballato, tutte le informazioni legate alla natura degli imballaggi che, in fase di dismissione, possano facilitarne la raccolta, il riutilizzo e soprattutto il recupero ed il riciclaggio.
L’obbligo di etichettatura è in carico al produttore dell’imballo, ma Saint-Gobain Italia, come utilizzatore di imballaggi per la commercializzazione dei propri prodotti, ha l’obbligo di trasferire le informazioni di etichettatura ai propri clienti.
In ottemperanza a tale obbligo e seguendo le disposizioni dei decreti legislativi sopra citati, Saint-Gobain ha inserito l’etichettatura ambientale nella grafica degli imballi primari per i prodotti in sacco, in secchio e in scatola.
Per tutti gli imballaggi secondari, inoltre, Saint-Gobain ha predisposto delle tabelle informative per ciascun prodotto a listino.
Le tabelle contengono la descrizione dell’imballaggio in tutte le sue componenti e i codici identificativi dei materiali di composizione degli elementi di imballaggio, come disposti dal legislatore.
Nelle tabelle inoltre sono inserite anche informazioni sull’imballo primario, laddove non presenti in etichetta.
La composizione dell’imballo si intende per un carico standard come da condizioni contrattuali con il cliente. Per carichi differenti la composizione dell’imballo può contenere un numero inferiore di elementi ma comunque sempre compresi all’interno della tabella identificativa.